Il TFR per lavoratori


1. Le novità della riforma

La riforma del Trattamento di fine rapporto (TFR) e della previdenza complementare, stabilita dal decreto legislativo 252/2005, prevede che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente del settore privato può scegliere di destinare il proprio TFR maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
La riforma prevede, inoltre, il meccanismo del "silenzio-assenso", che scatta quando la decisione non viene presa espressamente. In questo caso tutto il TFR futuro sarà trasferito in modo automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale.

2. La valutazione di convenienza

La scelta se destinare il TFR a fondi pensione per integrare la pensione o mantenerlo in azienda dipende da una serie di fattori come l'età del lavoratore, l'anzianità contributiva, il reddito percepito e dal livello di copertura del sistema previdenziale obbligatorio. E' bene in ogni caso precisare che destinare il TFR ad un fondo pensione, comporta la rinuncia da parte del lavoratore della somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (in altre parole la vecchia liquidazione), a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli liquiderà, con il pensionamento, la previdenza pubblica.
Chiaramente per i giovani lavoratori, l'adesione ai fondi pensione è auspicabile in quanto, al momento del pensionamento, avranno un tasso di sostituzione retribuzione-pensione assai inferiore a quello attuale.
Quanto alla convenienza fra il mantenimento del TFR presso il datore e l'adesione ad una forma complementare, va tenuto conto che nel primo caso si ha un incremento della quota di TFR maturata nell'anno (tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat), mentre la seconda soluzione risente dell'andamento di mercato dei titoli a cui fanno riferimento i fondi e le polizze assicurative con finalità previdenziale, con gli eventuali vantaggi e rischi che ne seguono.

Infine, un altro aspetto da considerare, sopratutto se si è in prossimità del pensionamento, è rappresentato dalle due agevolazioni fiscali introdotte: da un lato la deducibilità dei versamenti prevista entro il tetto massimo di 5.164,57 euro l'anno ; dall'altro un'aliquota sul rendimento annuo dell'11%, e sulla restante parte un'aliquota alla percezione della rendita del 15%, che si riduce dello 0,3% annuo per ogni anno di permanenza nello strumento previdenziale dopo il quindicesimo (fino al massimo al 9 per cento).


3. La comunicazione all'azienda

L'obiettivo della disciplina sulla previdenza complementare è di permettere la costruzione di una seconda pensione, ossia di una rendita integrativa alla pensione di base che in futuro sarà meno della metà dell'ultimo stipendio, destinando il TFR maturando a fondi chiusi o aperti (va che quello maturato fino al 2006 rimane in azienda).
In alternativa è data la possibilità di lasciare le cose come stanno, tenendo il TFR in azienda se questa conta fino a 49 dipendenti, se invece l'impresa per cui si lavora ha almeno (o più) 50 dipendenti verrà destinato al Fondo dello Stato gestito dall'INPS. Per il dipendente non cambia nulla.
Il modo più semplice per eseguire la scelta ed evitare equivoci è di comunicare la propria decisione con una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro, manifestando la volontà di destinare il TFR futuro a forme di previdenza complementare oppure, in caso contrario, di lasciarlo in azienda.
Sono già stati emessi dalle autorità competenti i moduli che le aziende dovranno consegnare ai propri dipendenti.
Modulo Modulo TFR (prima del 31-12-2006) Modulo Modulo TFR (dopo il 31-12-2006)
Nel caso si scegliesse espressamente di destinare il TFR ai fondi pensione, il lavoratore dovrà compilarlo e riconsegnarlo al datore di lavoro allegando anche il modulo di iscrizione al Fondo pensione.
E' bene specificare che una volta stabilito di voler destinare il TFR ad un fondo pensione la scelta è irrevocabile; mentre l'opzione a favore dell'azienda può essere revocata in qualsiasi momento.

4. La scelta sulla destinazione del TFR

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori:

A) Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993. (scarica percorso A)
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
a) destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
b) mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce in modo automatico il TFR futuro al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale. Se però esistono più fondi oppure manca un'intesa aziendale , il TFR andrà rispettivamente, a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, o in ultima spiaggia al Fondo pensione "residuale" costituito presso l'INPS (chiamato "FondInps" ). Il fondo residuale, di conseguenza, non va confuso con il Fondo dello Stato gestito dall'INPS che invece gestirà il TFR per le sole imprese con almeno 50 dipendenti quando si scelga di non optare per una delle forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.
E' bene precisare che destinando il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite: - il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; - si determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito; - la scelta non può essere revocata, mentre mantenendo il TFR futuro presso il datore di lavoro si può decidere in ogni momento di aderire ad una forma pensionistica complementare.

B) Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993. (scarica percorso B)
Anche questa categoria di lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, illustrate precedentemente. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, tali lavoratori possono:
a) se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS;
b) se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%. In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato nella sezione 'Modalità Tacite'.

Return to top