La riforma del Trattamento di fine rapporto (TFR) e della previdenza complementare, stabilita dal decreto legislativo 252/2005, prevede che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente del settore privato può scegliere di destinare il proprio TFR maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
La riforma prevede, inoltre, il meccanismo del "silenzio-assenso", che scatta quando la decisione non viene presa espressamente. In questo caso tutto il TFR futuro sarà trasferito in modo automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale.
La scelta se destinare il TFR a fondi pensione per integrare la pensione o mantenerlo in azienda dipende da una serie di fattori come l'età del lavoratore, l'anzianità contributiva, il reddito percepito e dal livello di copertura del sistema previdenziale obbligatorio.
E' bene in ogni caso precisare che destinare il TFR ad un fondo pensione, comporta la rinuncia da parte del lavoratore della somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (in altre parole la vecchia liquidazione), a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli liquiderà, con il pensionamento, la previdenza pubblica.
Chiaramente per i giovani lavoratori, l'adesione ai fondi pensione è auspicabile in quanto, al momento del pensionamento, avranno un tasso di sostituzione retribuzione-pensione assai inferiore a quello attuale.
Quanto alla convenienza fra il mantenimento del TFR presso il datore e l'adesione ad una forma complementare, va tenuto conto che nel primo caso si ha un incremento della quota di TFR maturata nell'anno (tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat), mentre la seconda soluzione risente dell'andamento di mercato dei titoli a cui fanno riferimento i fondi e le polizze assicurative con finalità previdenziale, con gli eventuali vantaggi e rischi che ne seguono.
Infine, un altro aspetto da considerare, sopratutto se si è in prossimità del pensionamento, è rappresentato dalle due agevolazioni fiscali introdotte: da un lato la deducibilità dei versamenti prevista entro il tetto massimo di 5.164,57 euro l'anno ; dall'altro un'aliquota sul rendimento annuo dell'11%, e sulla restante parte un'aliquota alla percezione della rendita del 15%, che si riduce dello 0,3% annuo per ogni anno di permanenza nello strumento previdenziale dopo il quindicesimo (fino al massimo al 9 per cento).
L'obiettivo della disciplina sulla previdenza complementare è di permettere la costruzione di una seconda pensione, ossia di una rendita integrativa alla pensione di base che in futuro sarà meno della metà dell'ultimo stipendio, destinando il TFR maturando a fondi chiusi o aperti (va che quello maturato fino al 2006 rimane in azienda).
In alternativa è data la possibilità di lasciare le cose come stanno, tenendo il TFR in azienda se questa conta fino a 49 dipendenti, se invece l'impresa per cui si lavora ha almeno (o più) 50 dipendenti verrà destinato al Fondo dello Stato gestito dall'INPS. Per il dipendente non cambia nulla.
Il modo più semplice per eseguire la scelta ed evitare equivoci è di comunicare la propria decisione con una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro, manifestando la volontà di destinare il TFR futuro a forme di previdenza complementare oppure, in caso contrario, di lasciarlo in azienda.
Sono già stati emessi dalle autorità competenti i moduli che le aziende dovranno consegnare ai propri dipendenti.
Modulo TFR (prima del 31-12-2006)
Modulo TFR (dopo il 31-12-2006)
Nel caso si scegliesse espressamente di destinare il TFR ai fondi pensione, il lavoratore dovrà compilarlo e riconsegnarlo al datore di lavoro allegando anche il modulo di iscrizione al Fondo pensione.
E' bene specificare che una volta stabilito di voler destinare il TFR ad un fondo pensione la scelta è irrevocabile; mentre l'opzione a favore dell'azienda può essere revocata in qualsiasi momento.
In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori:
A) Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993.
(scarica percorso A)
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).
Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
a) destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
b) mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce in modo automatico il TFR futuro al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale.
Se però esistono più fondi oppure manca un'intesa aziendale , il TFR andrà rispettivamente, a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, o in ultima spiaggia al Fondo pensione "residuale" costituito presso l'INPS (chiamato "FondInps" ).
Il fondo residuale, di conseguenza, non va confuso con il Fondo dello Stato gestito dall'INPS che invece gestirà il TFR per le sole imprese con almeno 50 dipendenti quando si scelga di non optare per una delle forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.
E' bene precisare che destinando il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
- il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- si determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- la scelta non può essere revocata, mentre mantenendo il TFR futuro presso il datore di lavoro si può decidere in ogni momento di aderire ad una forma pensionistica complementare.
B) Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.
(scarica percorso B)
Anche questa categoria di lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, illustrate precedentemente. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, tali lavoratori possono:
a) se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS;
b) se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.
Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato nella sezione 'Modalità Tacite'.
La legge Finanziaria per il 2007 ha reso operativa la norma che prevede l'obbligo di informare i lavoratori circa la possibilità di destinare il TFR ai fondi pensione.
Destinatari della riforma del TFR e perciò dell'informativa sono - secondo l'articolo 2 del Dlgs 252/2005 o Testo unico della previdenza complementare - coloro che appartengono «alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva», rifacendosi perciò a un contesto organizzato e produttivo.
Il decreto legislativo 252/05, dispone che, «Prima dell'avvio del periodo» in cui il lavoratore può manifestare la propria volontà di destinazione del TFR, il datore di lavoro deve fornire «adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili», in modo da considerare i pro e i contro legati alla possibile devoluzione del TFR maturando alle forme di previdenza integrativa.
L'informativa non deve limitarsi a dare indicazioni generali, prendendo atto dell'entrata in vigore della riforma, al contrario deve fornire informazioni dettagliate e tutti gli strumenti utili a garantire un'attenta valutazione delle possibili opzioni, sottolineando conseguenze ed effetti concreti per chi non manifesta alcuna preferenza.
Inoltre, trenta giorni prima della scadenza del 30 giugno, cioè entro il 31 maggio 2007, ai dipendenti già assunti che ancora non abbiano manifestato alcuna volontà dovranno essere fornite dal datore ulteriori delucidazioni e chiarimenti sulla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR è destinato. Per chi invece viene assunto nel 2007 l'informativa va consegnata insieme al contratto di assunzione.
Si dovranno spiegare le principali novità della normativa e in particolare far presente l'opportunità di modificare la linea di investimento, esercitare l'opzione per il metodo contributivo e la facoltà di aumentare la contribuzione al fondo pensione; il regime fiscale delle prestazioni; ricordare che la percezione delle somme versate, anche come TFR, può avvenire solo al momento del raggiungimento dell'età pensionabile. Infatti, eventuali anticipazioni possono intervenire soltanto in casi eccezionali e al verificarsi di una serie di condizioni decisamente limitate rispetto a quelle che legittimano anticipi sul TFR maturato: tra le altre, la cessazione dell'attività lavorativa seguita da un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi. Tuttavia, a differenza delle somme ricevute a titolo di TFR, va poi precisato che la liquidazione di quanto versato alla forma complementare avviene quasi esclusivamente come rendita periodica: l'erogazione sotto forma di capitale è possibile ma soltanto fino alla metà del montante finale accumulato.
La Legge Finanziaria per il 2007 riconferma le misure compensative a favore dei datori di lavoro per il maggior costo che verranno a sostenere in cambio del trasferimento del TFR maturando ai fondi pensione e/o all'Inps. Sempre poi con riferimento alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari, non si fa più riferimento alla regolamentazione del fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le imprese che conferiscono il TFR.
Alle aziende sono inoltre riconosciute alcune compensazioni. In primo luogo dal reddito d'impresa potranno dedurre un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi pensione complementari e al Fondo gestito dall'Inps per conto dello Stato. Quest'ultimo, il Fondo Inps per l'erogazione del TFR, è quello che riceverà le quote mensili di trattamento di fine rapporto maturando del personale delle imprese con alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 che espressamente abbiano scelto di non destinare il TFR ai fondi pensione manifestando l'opzione di lasciarlo in azienda. Dal versamento sono però escluse le aziende fino a 49 dipendenti che potranno elevare la deduzione fino al 6 per cento.
Inoltre le imprese sono esonerate dal versamento al Fondo di garanzia (articolo 2 della legge 297/82) per la quota di TFR maturando trasferita alla previdenza complementare e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile.
Infine vanno segnalate le agevolazioni previste dall'articolo 8 del Dl 203/2005 che potranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro (assegni familiari, maternità e disoccupazione).
Per ogni lavoratore interessato sarà possibile ridurre la contribuzione in funzione della percentuale di TFR maturando conferito al fondo di previdenza complementare ovvero al fondo Inps.
Come già avvenuto in passato per situazioni analoghe, l'esonero contributivo qui previsto, si applica prima riducendo i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione (escludendo il contributo al fondo di garanzia del TFR e quello di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 845/78). In caso di incapienza si possono abbattere gli altri contributi dovuti all'Inps.
È prevista una deduzione forfettaria di 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato (10.000 euro nelle regioni meridionali, compreso Abruzzo e Molise). Restano fuori le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori del l'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, Tlc e rifiuti. Sono previste deduzioni dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le deduzioni sono più consistenti in caso di nuova occupazione a tempo indeterminato di lavoratrici che rientrano nella categoria degli "svantaggiati".
Sono ammesse a deduzione anche le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratti di formazione lavoro. Le misure entrano in vigore in due tempi: il 50% da febbraio a giugno del 2007, e per l'intero ammontare da luglio 2007.
Per il calcolo numerico del personale, il decreto prevede che le dimensioni vengano stabilite considerando la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006. Le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, invece, dovranno rifarsi alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. In entrambi i casi comunque vanno calcolati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia della forma contrattuale e dell'orario di lavoro osservato, compresi i dipendenti che non hanno TFR.
L'obbligo di versamento però non interviene nei confronti del TFR dei lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi e a domicilio; agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo; più in generale a quei lavoratori ai quali il contratto collettivo prevede l'erogazione periodica delle quote di TFR maturate o l'accantonamento delle stesse presso terzi (per esempio l'Enpaia per gli impiegati agricoli).
Il decreto interministeriale stabilisce che per i lavoratori che nel semestre 01/01/07- 30/06/07 manifestano di voler mantenere il TFR in azienda, il versamento sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa la scelta, per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni se riferite a mensilità antecedenti quella dell'avvenuta opzione.
Per lo stesso periodo non è dovuto alcun versamento relativamente ai lavoratori che conferiscono espressamente o tacitamente ad un fondo pensione l'intero TFR maturando. Per le anticipazioni o per la liquidazione l'unico referente resta il datore di lavoro, che corrisponderà anche la parte versata all'Inps, compensandola con i contributi dovuti. La compensazione deve essere fatta in primo luogo con le quote di TFR mensili dovute al fondo; se queste non bastano, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese, agli enti previdenziali. In caso di incapienza nel mese di riferimento, il datore dovrà comunicare al fondo l'importo residuo e l'Inps provvederà a fornirlo entro 30 giorni.
Al fine di favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina prevede importanti agevolazioni fiscali.
Regime Fiscale dei contributi
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.
Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
Regime fiscale dei rendimenti
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento (12,5%).
Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR, infatti, è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

