TFR e aziende


1. La comunicazione ai lavoratori

La legge Finanziaria per il 2007 ha reso operativa la norma che prevede l'obbligo di informare i lavoratori circa la possibilità di destinare il TFR ai fondi pensione.
Destinatari della riforma del TFR e perciò dell'informativa sono - secondo l'articolo 2 del Dlgs 252/2005 o Testo unico della previdenza complementare - coloro che appartengono «alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva», rifacendosi perciò a un contesto organizzato e produttivo.


Il decreto legislativo 252/05, dispone che, «Prima dell'avvio del periodo» in cui il lavoratore può manifestare la propria volontà di destinazione del TFR, il datore di lavoro deve fornire «adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili», in modo da considerare i pro e i contro legati alla possibile devoluzione del TFR maturando alle forme di previdenza integrativa.

L'informativa non deve limitarsi a dare indicazioni generali, prendendo atto dell'entrata in vigore della riforma, al contrario deve fornire informazioni dettagliate e tutti gli strumenti utili a garantire un'attenta valutazione delle possibili opzioni, sottolineando conseguenze ed effetti concreti per chi non manifesta alcuna preferenza.

Inoltre, trenta giorni prima della scadenza del 30 giugno, cioè entro il 31 maggio 2007, ai dipendenti già assunti che ancora non abbiano manifestato alcuna volontà dovranno essere fornite dal datore ulteriori delucidazioni e chiarimenti sulla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR è destinato. Per chi invece viene assunto nel 2007 l'informativa va consegnata insieme al contratto di assunzione.

Si dovranno spiegare le principali novità della normativa e in particolare far presente l'opportunità di modificare la linea di investimento, esercitare l'opzione per il metodo contributivo e la facoltà di aumentare la contribuzione al fondo pensione; il regime fiscale delle prestazioni; ricordare che la percezione delle somme versate, anche come TFR, può avvenire solo al momento del raggiungimento dell'età pensionabile. Infatti, eventuali anticipazioni possono intervenire soltanto in casi eccezionali e al verificarsi di una serie di condizioni decisamente limitate rispetto a quelle che legittimano anticipi sul TFR maturato: tra le altre, la cessazione dell'attività lavorativa seguita da un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi. Tuttavia, a differenza delle somme ricevute a titolo di TFR, va poi precisato che la liquidazione di quanto versato alla forma complementare avviene quasi esclusivamente come rendita periodica: l'erogazione sotto forma di capitale è possibile ma soltanto fino alla metà del montante finale accumulato.

2. Le compensazioni sul TFR e le deduzioni fiscali

La Legge Finanziaria per il 2007 riconferma le misure compensative a favore dei datori di lavoro per il maggior costo che verranno a sostenere in cambio del trasferimento del TFR maturando ai fondi pensione e/o all'Inps. Sempre poi con riferimento alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari, non si fa più riferimento alla regolamentazione del fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le imprese che conferiscono il TFR.
Alle aziende sono inoltre riconosciute alcune compensazioni. In primo luogo dal reddito d'impresa potranno dedurre un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi pensione complementari e al Fondo gestito dall'Inps per conto dello Stato. Quest'ultimo, il Fondo Inps per l'erogazione del TFR, è quello che riceverà le quote mensili di trattamento di fine rapporto maturando del personale delle imprese con alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 che espressamente abbiano scelto di non destinare il TFR ai fondi pensione manifestando l'opzione di lasciarlo in azienda. Dal versamento sono però escluse le aziende fino a 49 dipendenti che potranno elevare la deduzione fino al 6 per cento.


Inoltre le imprese sono esonerate dal versamento al Fondo di garanzia (articolo 2 della legge 297/82) per la quota di TFR maturando trasferita alla previdenza complementare e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile.
Infine vanno segnalate le agevolazioni previste dall'articolo 8 del Dl 203/2005 che potranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro (assegni familiari, maternità e disoccupazione).
Per ogni lavoratore interessato sarà possibile ridurre la contribuzione in funzione della percentuale di TFR maturando conferito al fondo di previdenza complementare ovvero al fondo Inps.
Come già avvenuto in passato per situazioni analoghe, l'esonero contributivo qui previsto, si applica prima riducendo i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione (escludendo il contributo al fondo di garanzia del TFR e quello di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 845/78). In caso di incapienza si possono abbattere gli altri contributi dovuti all'Inps.

È prevista una deduzione forfettaria di 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato (10.000 euro nelle regioni meridionali, compreso Abruzzo e Molise). Restano fuori le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori del l'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, Tlc e rifiuti. Sono previste deduzioni dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le deduzioni sono più consistenti in caso di nuova occupazione a tempo indeterminato di lavoratrici che rientrano nella categoria degli "svantaggiati".
Sono ammesse a deduzione anche le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratti di formazione lavoro. Le misure entrano in vigore in due tempi: il 50% da febbraio a giugno del 2007, e per l'intero ammontare da luglio 2007.

3. Il calcolo dei dipendenti

Per il calcolo numerico del personale, il decreto prevede che le dimensioni vengano stabilite considerando la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006. Le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, invece, dovranno rifarsi alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. In entrambi i casi comunque vanno calcolati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia della forma contrattuale e dell'orario di lavoro osservato, compresi i dipendenti che non hanno TFR.
L'obbligo di versamento però non interviene nei confronti del TFR dei lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi e a domicilio; agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo; più in generale a quei lavoratori ai quali il contratto collettivo prevede l'erogazione periodica delle quote di TFR maturate o l'accantonamento delle stesse presso terzi (per esempio l'Enpaia per gli impiegati agricoli).

4. Il versamento delle quote

Il decreto interministeriale stabilisce che per i lavoratori che nel semestre 01/01/07- 30/06/07 manifestano di voler mantenere il TFR in azienda, il versamento sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa la scelta, per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni se riferite a mensilità antecedenti quella dell'avvenuta opzione.
Per lo stesso periodo non è dovuto alcun versamento relativamente ai lavoratori che conferiscono espressamente o tacitamente ad un fondo pensione l'intero TFR maturando. Per le anticipazioni o per la liquidazione l'unico referente resta il datore di lavoro, che corrisponderà anche la parte versata all'Inps, compensandola con i contributi dovuti. La compensazione deve essere fatta in primo luogo con le quote di TFR mensili dovute al fondo; se queste non bastano, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese, agli enti previdenziali. In caso di incapienza nel mese di riferimento, il datore dovrà comunicare al fondo l'importo residuo e l'Inps provvederà a fornirlo entro 30 giorni.

5. Le agevolazioni fiscali

Al fine di favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina prevede importanti agevolazioni fiscali. Regime Fiscale dei contributi
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.
Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

Regime fiscale dei rendimenti
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento (12,5%).

Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR, infatti, è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

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