Homepage --> Forme di pensione complementare

Le prestazioni della pensione complementare

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap o Casse private di categoria). Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. In particolare per ricevere la prestazione pensionistica le alternative di scelta sono due:

1. per intero in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare. Si erogherà, in sostanza, per tutta la durata della vita, una pensione complementare pagata periodicamente e proporzionale al capitale accumulato e all'età a quel momento raggiunta, determinata applicando al montante accumulato dei «coefficienti di conversione» che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.
2. parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. Si potrà percepire metà del capitale accumulato, nel corso degli anni lavorativi, in un'unica soluzione e la restante metà sottoforma di assegno mensile. Inoltre la normativa ammette di entrare in possesso di tutto il capitale accumulato nel caso in cui si verificano particolari condizioni, descritte successivamente.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare è inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.
Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Anticipazioni

Con l'entrata in vigore della riforma, dal 1° gennaio 2007 l'iscritto al fondo pensione ha diritto a richiedere un'anticipazione della sua posizione individuale. La somma da anticipare viene calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento. L'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

  • in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:
    fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).
  • dopo 8 anni di iscrizione al fondo:
    1. fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
    2. fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.

Trasferimento della posizione individuale

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

  • in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa). L'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
  • per effetto di scelta volontaria. Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

Riscatto della posizione individuale

L'aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un'altra forma pensionistica complementare, può:

  • chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

Il riscatto può avvenire in diversa misura: può essere parziale o totale.
Riscatto parziale(fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
Nell'ipotesi di decesso dell'aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.


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