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Forme pensionistiche complementari

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di un'Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.

I diversi tipi di forma pensionistica complementare

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.

  • Forme collettive sono: i fondi pensione "chiusi" o "negoziali" istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale; i fondi istituiti o promossi dalle regioni; i fondi aperti che ricevono adesioni collettive; i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate; i fondi preesistenti.
  • Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita.

La decisione di conferire il proprio TFR ai fondi pensione e quindi di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre il frutto di una valutazione personale e come precisa l'articolo 1 del Dlgs 252/05, deve essere "libera e volontaria".

I Destinatari

Per le forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) non esistono limitazioni di tipo soggettivo, vale a dire possono essere siglate da chiunque, anche da soggetti privi di reddito da lavoro. Per quanto riguarda invece i piani di carattere collettivo sono diverse le categorie di potenziali destinatari. In particolare possono aderire:

  • i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
  • i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
  • i lavoratori autonomi;
  • i liberi professionisti;
  • i soci lavoratori di cooperative;
  • i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.

Fondi pensione negoziali (o chiusi)

I fondi pensione negoziali o chiusi prendono il nome dalla loro origine negoziale, in quanto derivano da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano l'area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
L'attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell'individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria ed, infine, nella erogazione delle prestazioni.
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.
L'assemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.

Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da gestori autorizzati: banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali.
L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Si ha adesione in forma collettiva, quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito; in particolare viene incaricato un responsabile del fondo che, però deve agire in modo autonomo rispetto alla stessa società controllando che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. Tuttavia per tutelare gli iscritti al fondo è stato previsto un ulteriore organo di sorveglianza, che a sua volta deve verificare che l'operato dell'amministrazione e la gestione siano esercitati in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. I componenti di questo organismo variano secondo il tipo di fondo pensione aperto. Quando la partecipazione è collettiva possono farne parte i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Infine è bene precisare che, come nel caso dei fondi negoziali, la banca depositaria deve essere un soggetto esterno.

Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all'aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile

Fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992. L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.


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