domande e risposte
TFR --> Domande & Risposte

1. Che cosa è il TFR?
2. Quali scelte si possono effettuare in merito al conferimento del TFR?
3. Qualora il TFR sia versato all'INPS cosa cambia rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda le modalità d’erogazione del TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro? E quali sono i criteri di rivalutazione del TFR?
4. Cosa significa conferimento tacito del TFR?
5. Cosa s’intende per TFR maturato e TFR maturando?
Notizie Borsa Notizie finanziarie
6. Quali sono le regole di rimborso nel caso in cui il TFR sia mantenuto o meno in azienda con 50 dipendenti o più?
7. Le nuove regole sul TFR riguardano solo i lavoratori del settore privato?
8. Sono dipendente di un’impresa con meno di 50 dipendenti. La normativa sul TFR si applica anche a me?
9. Sono socio di una cooperativa. La normativa sul conferimento del TFR si applica anche a me?
10. Mi mancano pochi anni di lavoro al pensioamento. Mi conviene iscrivermi ad una forma pensionistica complementare?
11. Se volessi, raggiunta l’età pensionabile, incassare totalmente il capitale (come la vecchia liquidazione), cosa devo fare?
12. Il TFR maturato in caso di dimissioni volontarie viene restituito per intero? Una volta arrivati all’età pensionabile, sono sempre riconosciuti sia la pensione INPS sia tutto il TFR?
13. Nel caso in cui dopo pochi anni di contribuzione al fondo negoziale il lavoratore decida di dare le dimissioni, può rientrare in possesso del TFR conferito fino a quel momento nel fondo?
14. A chi devo chiedere l'anticipazione del TFR ?
15. La scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare può essere modificata?
16. L’ iscrizione ad una forma pensionistica individuale dà diritto al contributo del datore di lavoro?
17. Posso aderire al fondo pensione negoziale solo con il versamento mio e del datore di lavoro lasciando il TFR in azienda o versandolo ad una forma pensionistica individuale?
18. Posso cambiare la forma pensionistica complementare cui sono iscritto senza penalizzazioni?
19. Il regime fiscale riservato alla previdenza complementare è uguale a quello se si destinasse il TFR in azienda?
20. Cosa succede in caso di decesso prima del pensionamento? E se il decesso avviene dopo il pensionamento?

assicurazioni vita

1. Che cos'è il TFR?
Il Trattamento di Fine rapporto (TFR) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro subordinato. L' art. 2120 del codice civile disciplina il trattamento di fine rapporto specificando che tale importo viene determinato accantonando per ciascun anno una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda. Gli importi accantonati si rivalutano, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall' 1,5 % in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Esempio: se nell'anno l'aumento dell'indice dei prezzi accertato dall'Istat è del 2%, il tasso di rivalutazione per quell'anno sarà: (1,5 + 2% x 0,75) = 3% meno le tasse (11%) si ha 3% x 89% = 2,67% che rappresenta la rivalutazione netta.

Per maggiori informazioni visita la pagina calcolo tfr
Consulta anche la sezione cessione del quinto

2. Quali scelte si possono effettuare in merito al conferimento del TFR?
E' possibile optare tra:
1) conferimento del TFR al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al proprio rapporto di lavoro: in questo caso, se si decide di versare un contributo diverso dal TFR, si ha diritto anche al contributo del datore di lavoro;
2) conferimento del TFR ad una forma pensionistica individuale: in questo caso, qualora si decide di versare anche un contributo a proprio carico, si ha diritto al contributo del datore di lavoro solo se ciò è espressamente previsto dagli accordi, istitutivi del fondo pensione negoziale, applicabili al rapporto di lavoro in questione;
3) mantenere il TFR in azienda: in questo caso, se l’azienda presso la quale si lavora ha almeno 50 dipendenti nei confronti dei quali esiste l'obbligo d’accantonamento ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile e il suo rapporto di lavoro ha durata almeno pari a tre mesi, il TFR futuro sarà versato al fondo istituito presso l'INPS; se, invece, l'azienda dalla quale si dipende ha fino a 49 dipendenti nei confronti dei quali esiste l'obbligo d’accantonamento ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile oppure il suo rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre mesi il TFR futuro resterà effettivamente accantonato presso l'azienda.

3. Qualora il TFR sia versato all'INPS cosa cambia rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda le modalità d’erogazione del TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro? E quali sono i criteri di rivalutazione del TFR?
Nel caso si scelga di mantenere il TFR maturando in azienda, nulla cambia per il lavoratore rispetto alla situazione attuale. Il referente è sempre il datore di lavoro che provvederà al pagamento del TFR in unica soluzione (capitale 100%) anche con riferimento alla quota di TFR accantonato presso l'INPS, che verranno rivalutate annualmente secondo la normativa attualmente in vigore (art.2120, Cod. Civ.).

4. Cosa significa conferimento tacito del TFR?
Qualora non si compia alcuna scelta esplicita entro il 30.06.2007, il TFR sarà conferito:
a) alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro salvo una diversa disposizione dell'accordo aziendale;
b) in caso di coesistenza di più forme pensionistiche complementari applicabili al rapporto di lavoro, alla forma pensionistica alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda (salvo che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente);
c) quando non sono applicabili le regole sopra richiamate, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

5. Cosa s’intende per TFR maturato e TFR maturando?
Il TFR maturato è rappresentato dalle quote accantonate dal datore di lavoro fino al 31.12.2006. Queste restano in azienda e continuano ad essere disciplinate secondo le disposizioni in vigore al 31.12.2006, in altre parole precedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 252/05.
Per TFR maturando s’intende quello “futuro”, in quanto comincia ad accantonarsi dal 01.01.2007, e la cui destinazione è oggetto di scelta da parte del lavoratore.

6. Quali sono le regole di rimborso nel caso in cui il TFR sia mantenuto o meno in azienda con 50 dipendenti o più?
Se si decide di mantenere il TFR in azienda, le quote di TFR versate dai datori di lavoro saranno liquidate totalmente al lavoratore sia al momento della cessazione del rapporto di lavoro (anche in caso di dimissioni) sia al momento del pensionamento. Se invece si decide di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare al momento del pensionamento, le quote accantonate saranno liquidate come segue:
- totalmente (100%) sotto forma di rendita vitalizia;
- oppure in parte sotto forma di rendita vitalizia (50% minimo) ed in parte sotto forma di capitale in unica soluzione (50% al massimo).
Se però trasformando in rendita almeno il 70% del capitale maturato si ottiene una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale, si ha diritto a percepire la prestazione totalmente sotto forma di capitale.

7. Le nuove regole sul TFR riguardano solo i lavoratori del settore privato?
Si, l’attuale riforma della previdenza complementare riguarda solo i lavoratori del settore privato. Al momento i dipendenti pubblici non sono chiamati ad effettuare alcuna scelta.

8. Sono dipendente di un’impresa con meno di 50 dipendenti. La normativa sul TFR si applica anche a me?
La normativa introdotta con il decreto 252/05 e con la legge finanziaria per il 2007 riguarda tutti i lavoratori dipendenti rispetto ai quali sussiste l'obbligo d’accantonamento del TFR a prescindere dalla soglia dimensionale delle aziende medesime.
Ciò che cambia è la conseguenza che si determina nel caso in cui il lavoratore dipendente scelga di mantenere il proprio TFR futuro in azienda: infatti, se lavora presso un'azienda che occupa fino a 49 dipendenti il TFR futuro del dipendente in questione resta effettivamente accantonato in azienda; se, invece, il lavoratore presta la propria attività presso un'azienda con almeno 50 dipendenti il TFR futuro deve essere versato al fondo istituito presso l'INPS.

9. Sono socio di una cooperativa. La normativa sul conferimento del TFR si applica anche a me?
Se la tipologia di rapporto di lavoro è quella del lavoratore dipendente con obbligo d’accantonamento del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, anche i soci delle società cooperative rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sul TFR. Il suo datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare il modulo che le consente di effettuare la scelta.

10.  Mi mancano pochi anni di lavoro al pensionamento. Mi conviene iscrivermi ad una forma pensionistica complementare?
Non esistono limiti temporali per aderire ad una forma pensionistica complementare anche quando mancano pochi anni al momento del pensionamento.
Va però considerato che la partecipazione al fondo per pochi anni non consente di costruire una rendita apprezzabile. E’ vero anche che partecipando ad un  fondo negoziale si usufruisce del contributo del datore di lavoro a cui non si avrebbe diritto in caso contrario.

11. Se volessi, raggiunta l’età pensionabile, incassare totalmente il capitale (come la vecchia liquidazione), cosa devo fare?
Se si vuole ritirare in un’unica soluzione il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro, bisogna destinarlo espressamente all’azienda ed è ininfluente che questa debba versarlo al fondo gestito dall’INPS.

12. Il TFR maturato in caso di dimissioni volontarie viene restituito per intero? Una volta arrivati all’età pensionabile, sono sempre riconosciuti sia la pensione INPS sia tutto il TFR?
Il TFR che rimane in azienda continua ad essere gestito con le regole pregresse, senza distinzione tra licenziamento o dimissioni. Non vi è alcun nesso fra il diritto a percepire il TFR e il diritto della pensione maturata in regime di contribuzione obbligatoria.

13. Nel caso in cui dopo pochi anni di contribuzione al fondo negoziale il lavoratore decida di dare le dimissioni, può rientrare in possesso del TFR conferito fino a quel momento nel fondo?  
La semplice perdita del posto di lavoro non consente il riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo; la posizione può essere riscattata:
- nella misura del 50% nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinari o straordinari;
- per intero, in caso d’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

14.  A chi devo chiedere l'anticipazione del TFR ?
L'anticipazione sulle prestazioni deve essere chiesta:
a) all'azienda, sia per il TFR realmente accantonato in azienda sia per il TFR versato all'INPS (qualora si sia scelto di mantenerlo in azienda);
b) alla forma pensionistica alla quale eventualmente decide di aderire limitatamente al TFR ed ai contributi versati alla stessa forma pensionistica.
Consulta nel dettaglio tutte le informazioni, clicca su anticipo TFR

15. La scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare può essere modificata?
La scelta di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari è irrevocabile: una volta fatta non è più possibile chiedere di tornare ad accantonare il TFR in azienda.
Mentre la scelta di mantenere il TFR in azienda è revocabile, può essere rivista in qualsiasi momento con effetto ovviamente solo per il periodo successivo.

16. L’ iscrizione ad una forma pensionistica individuale dà diritto al contributo del datore di lavoro?
Si ha diritto al contributo del datore di lavoro solo in caso d’adesione ad una forma negoziale e collettiva di previdenza complementare e solo a condizione che si decide di versare il contributo minimo stabilito a carico del lavoratore dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Non si ha diritto al contributo del datore di lavoro in caso d’adesione ad una forma pensionistica individuale.

17. Posso aderire al fondo pensione negoziale solo con il versamento mio e del datore di lavoro lasciando il TFR in azienda o versandolo ad una forma pensionistica individuale?
Il fondo pensione di categoria ha origine contrattuale e le regole contributive prevedono un versamento a carico del datore di lavoro, un versamento a carico del lavoratore ed il versamento di una quota di TFR. Pertanto, non esiste la possibilità di versare il TFR ad un fondo individuale o lasciarlo in azienda e contribuire, allo stesso tempo, al fondo negoziale solo con il proprio contributo e con quello del datore di lavoro.

18. Posso cambiare la forma pensionistica complementare cui sono iscritto senza penalizzazioni?
La questione è regolata dall'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, in forza del quale il soggetto iscritto ad una qualsiasi forma pensionistica complementare ha diritto, decorsi due anni dalla data d’adesione, di trasferire l'intera propria posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale o collettiva. Il diritto alla piena portabilità della posizione è assoluto nel senso che non può essere in alcun modo limitato o condizionato da clausole vessatorie. La medesima norma (in assoluta coerenza con quanto disposto dalla norma di cui all'articolo 8, comma 10) si preoccupa di confermare che anche nel caso in cui sia esercitata la facoltà di trasferimento della posizione, il diritto al contributo del datore di lavoro sussiste secondo quanto disposto al riguardo dai contratti o accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto di cui si tratta.

19. Il regime fiscale riservato alla previdenza complementare è uguale a quello se si destinasse il TFR in azienda?
Il regime fiscale della previdenza complementare è senz’altro più favorevole, infatti, si applica un’aliquota del 15% con una riduzione dello 0,30% per ciascun anno d’iscrizione al fondo oltre il quindicesimo. Invece, il TFR rimasto in azienda all’atto della liquidazione, sulla parte imponibile, sconta un’aliquota minima del 23%.

20. Cosa succede in caso di decesso prima del pensionamento? E se il decesso avviene dopo il pensionamento?
In caso di decesso prima del pensionamento la posizione pensionistica individuale è riscattata dagli eredi del lavoratore deceduto ovvero dai diversi beneficiari da lui indicati. In mancanza di tali soggetti la posizione è devoluta a finalità sociali se il lavoratore deceduto era iscritto ad una forma pensionistica individuale mentre, se era iscritto ad una forma pensionistica collettiva, resta acquisita al fondo pensione.
Mentre, in caso di decesso dopo il pensionamento, se l'aderente non aveva chiesto la reversibilità, la rendita cessa di essere erogata; invece, se l'aderente aveva chiesto la reversibilità, la rendita è erogata al beneficiario indicato per la reversibilità.

 

A cura della redazione on-line tfr-fondipensione.it

vaildate html CSS Valido!